Statuto

Titolo I
FINALITÀ, PARTECIPAZIONE ED EMBLEMA 

Art. 1 (Finalità) 

ITALIA UNITA è un movimento politico che ha il fine di attuare un programma popolare che, sulla base dei principi della vera sovranitàdella libertà, e dell’ autentica democraziasi ispira a una visione spirituale della vita e ai valori della tradizione nazionale e popolare, partecipando alla costruzione dell’Eurasia dei popoli.  

Il Movimento ITALIA UNITA promuove nel rispetto della sovranità, dell’indipendenza e dell’unità nazionale senza dimenticare il sostegno alle autonomie regionali, la pacifica convivenza di Popoli, Stati, etnie e confessioni religiose. Crediamo dunque nel Federalismo fiscale ed amministrativo, con banche regionali di diritto pubblico. 

Il Movimento ITALIA UNITA  svolge il proprio programma politico attraverso l’azione dei suoi aderenti, dei suoi sostenitori, dei suoi simpatizzanti e di tutti coloro che si riconoscono nei progetti del Movimento. È loro riconosciuto  il diritto alla partecipazione, all’amministrazione del movimento politico e al governo della Nazione. Essi ispireranno la loro azione politica alla difesa della sovranità della nazione, alla tutela delle classi popolari, al servizio della Patria e del popolo italiano in ogni sua forma e alla difesa delle eccellenze produttive e commerciali italiane in ogni sede e contesto.  

Art. 2 (Partecipazione) 

ITALIA UNITA garantisce ai cittadini, e agli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, se appartenenti ad istituzioni o realtà associative a noi correlate, la partecipazione alla vita politica del Movimento senza distinzione di sesso, etnia, razza, religione, condizioni personali o sociali. Anche le disparità economiche non dovranno avere peso sui processi democratici interni.

Ogni discriminazione che venga accertata sarà punita con l’ espulsione dal movimento. 

Il Movimento promuove le pari opportunità tra uomini e donne nella vita istituzionale. Individua nelle consultazioni degli iscritti e dei cittadini il metodo per la scelta delle cariche interne e delle candidature alle cariche istituzionali centrali e periferiche. 

Il Movimento favorisce l’associazionismo in tutte le sue forme e riconosce a fondazioni e associazioni il ruolo di contributo alla formazione della proposta politica e programmatica del Movimento. A tal fine, garantisce la partecipazione dell’associazionismo alla vita del Movimento mediante una sua rappresentanza negli organi nazionali e periferici, stabilendo forme di consultazione costanti. 

Favorisce la partecipazione dei cittadini alla politica garantendo la possibilità di accesso alle cariche interne del Movimento e a quelle istituzionali. 

Adotta adeguate forme di comunicazione delle sue proposte e dei suoi programmi, al fine di favorire e ampliare il dibattito interno ed esterno al Movimento. Promuove l’utilizzo delle nuove tecnologie come mezzo di consultazione degli iscritti e dei cittadini. 

Adotta le elezioni primarie come metodo principale di individuazione delle candidature agli organi istituzionali di ogni livello.

Riconosce nella trasparenza il principio alla base della propria organizzazione interna in particolar modo applicato ai processi amministrativi interni, alla gestione economica e ai processi decisionali. 

Art.3 (Diritti e Doveri degli iscritti) 

Gli iscritti hanno diritto di voto nelle consultazioni interne al Movimento purché siano in regola con la quota associativa e non siano iscritti ad altri partiti o movimenti politici. 

Gli iscritti hanno diritto all’elettorato passivo nelle occasioni congressuali. Gli iscritti hanno il dovere di rappresentare e sostenere il partito conformando il loro comportamento a requisiti di onorabilità e rispettabilità. 

Gli iscritti hanno inoltre il diritto di: 

1. Partecipare alla vita associativa e alla definizione della linea politica;   

2. Avere accesso alle informazioni utili a garantire una compiuta e responsabile partecipazione; 

3. Adire e ricorrere agli organismi di garanzia per denunciare violazioni      statutarie o regolamentari e per tutelare i propri diritti associativi.

Gli iscritti hanno inoltre il dovere di:

  1. aderire ai gruppi di Italia Unita nelle assemblee elettive di
    ogni livello.

2. contribuire economicamente alla vita del Movimento, versando regolarmente le quote associative; 

3. impegnarsi nel proprio ambiente sociale, culturale, territoriale o lavorativo per la crescita del Movimento diffondendo i suoi programmi e le sue idee;

Art. 4 (Emblema) 

il partito ha un sigillo con il suo nome, timbri, carta intestata e bandiera ed un suo inno. 

Simbolo del Movimento ITALIA UNITA  è rappresentato da: “ Una composizione nella cui parte superiore è presente l’immagine stilizzata di un drappo sventolante con strisce di uguale larghezza di colore verde, bianco e rosso, che simboleggia la bandiera della Repubblica Italiana, sotto alla quale centralmente vi è l’immagine stilizzata in combinazione di colore bianco e  blu della silhouette di un lupo ululante, rivolto verso il lato destro del pubblico, sotto il  quale su tutta la larghezza del drappo è presente un’iscrizione di colore blu in orizzontale su una riga con lettere di uguali dimensioni:  ITALIA UNITA.

La bandiera del Partito è un drappo blu o bianco rettangolare. Il rapporto tra la larghezza della bandiera e la sua lunghezza è 2:3. Al centro della bandiera è raffigurato l’emblema del Partito. La larghezza complessiva dell’emblema sulla bandiera non deve essere superiore a 1/3 della lunghezza della bandiera e l’altezza dell’emblema non deve essere inferiore a 1/10 dell’immagine dell’emblema dai bordi superiore e inferiore della bandiera. 

Il partito ha il diritto esclusivo di utilizzare il suo nome e il suo emblema in conformità con la legislazione della Repubblica Italiana. Le sedi regionali, locali e primarie del Partito hanno il diritto di utilizzare il nome e l’emblema del Partito per scopi statutari, ad eccezione delle attività imprenditoriali e della cessione del diritto d’uso a terzi. 

L’organo direttivo permanente del Movimento, il Direttivo Nazionale, ha sede a Milano in via Privata del Gonfalone numero 3. La Sede Nazionale può essere modificata in base alle necessità economiche o politiche previo parere favorevole del Direttivo Nazionale.  

Il simbolo ed il nome del partito non sono modificabili in nessun caso. La proprietà intellettuale è riconosciuta ad Amedeo Avondet e la sua replica in ogni forma ed ogni utilizzo non autorizzati saranno perseguiti in ogni sede giuridica competente. 

Eventuali modifiche del simbolo ai soli fini elettorali nelle elezioni amministrative e regionali sono demandate al Presidente nazionale, sentiti gli organismi territoriali competenti. 

Il Movimento risulta registrato regolarmente presso l’Agenzia delle Entrate di Milano ed ha il seguente codice fiscale: 97998560151.

Titolo II 

GLI ASSOCIATI, I CIRCOLI E LE ASSOCIAZIONI 

Art. 5 (Gli associati) 

Sono associati a ITALIA UNITA tutte le cittadine e cittadini italiani e di altro stato membro dell’Unione Europea o della Federazione Russa residenti in Italia che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta e versino la relativa quota associativa. Per i cittadini Italiani residenti all’estero valgono le disposizioni di cui al Titolo IX del presente Statuto. La domanda di adesione vale come riconoscimento dei principi e delle finalità indicati nel presente Statuto e in particolare nell’art. 1. 

La partecipazione alla vita del movimento, nelle sue differenti forme di adesione, è disciplinata dall’apposito Regolamento Adesioni. Tale regolamento disciplina, inoltre, le modalità, i requisiti e le procedure, anche attraverso internet, per l’associazione, il rinnovo, il versamento delle quote annuali. 

La domanda di adesione può essere presentata da chi abbia compiuto il quattordicesimo anno di età. 

L’adesione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali. La perdita della qualifica di associato si verifica per:

  1. dimissioni, rese per iscritto e comunicate al competente organo territoriale;
  2. decadenza, a seguito del mancato versamento delle quote associative per due anni;
  3. espulsione, per effetto di provvedimento disciplinare adottato dagli organi di garanzia e controfirmato dal coordinatore provinciale, dal coordinatore regionale e dal presidente. 

Art. 6 LA SEZIONE LOCALE

La Sezione Locale è l’unità organizzativa fondamentale del movimento. Operano su di una porzione di territorio definito e sono costituiti almeno da dieci associati che risiedono nel territorio di competenza od operano in quell’ambito per comprovate ragioni di studio, istituzionali o di lavoro. 

La Sezione Locale ha come territorio di competenza quello del proprio comune di appartenenza. 

TITOLO III  

GLI ORGANI NAZIONALI  

Art. 7 (Gli organi nazionali

Sono organi nazionali di ITALIA UNITA:                                                                         

Il Presidente Nazionale;

Il Segretario Generale; 

La Consiglio Unico di Garanzia;

Il Segretario Amministrativo e il Comitato di Amministrazione;

Il Consiglio Nazionale 

Art. 8 (Il Consiglio Nazionale) 

Il Consiglio Nazionale è l’organismo politico di massima rappresentanza territoriale. Ne fanno parte tutti i coordinatori provinciali, regionali e comunali. È un organo consultivo che viene convocato dal Presidente Nazionale mensilmente per discutere ed approfondire le linee programmatiche del Movimento e l’andamento delle attività del partito sui vari territori.  

Art. 9 (Il Presidente Nazionale) 

Il Presidente Nazionale è eletto a maggioranza assoluta direttamente dagli iscritti una volta ogni 5 anni, come primo atto dell’ Assemblea Nazionale. Ogni associato può presentare la propria candidatura a Presidente Nazionale, almeno 14 giorni prima al segretario generale in carica e al Consiglio Unico di Garanzia. Viene eletto con voto palese. Il Presidente Nazionale del partito dirige l’ azione politica dello stesso, lo rappresenta in ogni sede, nomina i coordinatori regionali, il segretario generale e propone i membri del Consiglio unico di Garanzia.  Presenta, per mezzo del Segretario amministrativo o di procuratori speciali, le liste e i contrassegni elettorali per le elezioni e autorizza l’uso dell’emblema del movimento. 

Può presentare proposte all’ Assemblea Nazionale, che presiede.

Art. 10 (L’Assemblea Nazionale) 

L’Assemblea Nazionale indirizza l’azione politica, l’organizzazione e il funzionamento del Movimento, agendo in base a quanto stabilito nelle sue riunioni. Nella prima seduta l’Assemblea Nazionale approva il proprio regolamento di funzionamento. 

L’Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale. Può  modificare lo Statuto su apposita proposta approvata dall’Esecutivo Nazionale a maggioranza qualificata dei due terzi e lo adegua alle norme eventualmente entrate in vigore. 

Il Presidente convoca l’Assemblea Nazionale stessa e ne dirige i lavori. L’Assemblea Nazionale nomina un commissario in caso di dimissioni o di impedimento, per motivi fisici o mentali irreversibili, del Presidente Nazionale e convoca una nuova seduta per procedere alla nuova elezione del Presidente Nazionale. Entro Massimo un mese dalle dimissioni o dall’ impedimento va eletto un nuovo Presidente Nazionale.  Possono partecipare tutti gli iscritti ad Italia Unita . È prevista la decadenza da componente dell’Assemblea Nazionale a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate. In caso di semplice impedimento temporaneo del Presidente Nazionale è presieduta dal Segretario Generale. 

L’Assemblea Nazionale è convocata in via ordinaria ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo disponga o nel caso pervenga la richiesta dai ⅔ dei coordinatori regionali  Movimento, o dalla maggioranza dei ⅔ dei componenti del Consiglio Nazionale.   L’Assemblea Nazionale decide sullo scioglimento dell’Associazione a seguito dell’approvazione di un atto specifico con la maggioranza qualificata dei ¾  degli aventi diritto.

Art. 11 (La Direzione Nazionale) 

La Direzione Nazionale è l’organo esecutivo degli indirizzi dell’Assemblea Nazionale in materia di attività politica e organizzativa. 

La Direzione Nazionale è composta dal Presidente Nazionale del Movimento, dal Segretario Generale, dai Coordinatori Regionali. Ne fanno parte anche i Presidenti dei Gruppi Parlamentari alla Camera, al Senato e al Parlamento Europeo, il Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia, i presidenti dei gruppi consiliari regionali e comunali delle città capoluogo di provincia e il coordinatore della consulta del terzo settore. Partecipano alla Direzione Nazionale, qualora non ne facciano parte per altri motivi,  anche il Segretario Amministrativo.  

È dichiarata la decadenza da Dirigente Nazionale a seguito di 3 assenze consecutive ingiustificate. La Direzione Nazionale è convocata in via ordinaria almeno una volta ogni mese o se lo richiede un terzo dei suoi componenti. Viene presieduta dal Presidente Nazionale.  Determina le linee politiche dell’attività dei gruppi Parlamentari della Camera, del Senato e del Parlamento Europeo, ha il compito di stilare i programmi elettorali e approvare le liste dei candidati al Parlamento Europeo, alla Camera e al Senato. Verifica l’elenco delle candidature alle primarie e ne ratifica gli esiti. Approva, inoltre, i programmi e le liste per l’elezione dei Presidenti di Regione e le liste dei candidati ai Consigli regionali, nonché i candidati sindaco nei comuni capoluogo di Provincia. 

La Direzione Nazionale approva il rendiconto di esercizio annuale del Movimento.

Art. 12 (Durata e componenti di diritto degli Organi) 

Gli Organi rimangono in carica per il tempo previsto di 5 anni dalla loro costituzione. Decorso detto termine, gli organi Nazionali restano in carica per la sola ordinaria amministrazione collegata alla tempestiva convocazione di un’Assemblea Nazionale che rinnovi le cariche. 

TITOLO IV 

GLI ORGANI PERIFERICI 

Art. 14 (Il Presidente e il Coordinamento Regionale) 

Il Presidente Regionale è nominato, di norma, contestualmente all’ elezione  Presidente Nazionale. Il regolamento dell’ Assemblea Federale Regionale disciplina l’elezione, con metodo proporzionale, del Coordinamento Regionale. Il Coordinamento Regionale è composto da:

  • i Consiglieri e Assessori Regionali;
  • i Parlamentari Nazionali ed Europei iscritti nella Regione;
  • il Responsabile Regionale del Movimento giovanile;
  • i Presidenti Provinciali del Movimento.
  • i componenti della Direzione Nazionale iscritti nella Regione. 
  • i componenti del Consiglio regionale delle Autonomie locali;
  • i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia; 
  • i Presidenti dei Municipi o Circoscrizioni dei Capoluoghi di Regione; 
  • i Presidenti, i Capigruppo e i capi delegazione della giunta Provinciale; 
  • i Capigruppo e i capi delegazione dei comuni capoluogo di Provincia; 
  • i Capigruppo consiliari dei comuni delle città capoluogo; 

Se ritenuto opportuno dal Coordinatore Regionale anche i sindaci e i capogruppi dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti o facenti parte di particolari minoranze etniche, linguistiche o di comunità montane e/0 isolane che richiedono cure e attenzioni particolari possono far parte del Coordinamento Regionale.

Il Coordinamento Regionale propone alla Direzione nazionale i programmi e le liste per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, nonché i candidati sindaco nei comuni capoluogo di Provincia. Ratifica le liste proposte dal Coordinamento Provinciale per l’elezione dei comuni capoluogo di Provincia. Ratifica le liste proposte dal Coordinamento provinciale per l’elezione del Consiglio provinciale. 


L’Assemblea Regionale dei coordinatori provinciali, può con maggioranza assoluta sfiduciare il Presidente Regionale. 

E’ facoltà del Presidente Nazionale, sentito l’Esecutivo Nazionale, costituire nella Regione Sicilia due Coordinamenti Regionali suddividendo la parte orientale da quella occidentale. 

Il Coordinatore Regionale nomina e revoca il Segretario Amministrativo Regionale e i Responsabili dei Dipartimenti. Il Coordinamento Regionale approva i bilanci preventivi e i Conti consuntivi redatti e illustrati dal Segretario Amministrativo Regionale. 

Art. 15 (Il Coordinamento Provinciale) 

Il Coordinatore provinciale è eletto, di norma, contestualmente al Presidente Nazionale e con le stesse modalità. Il Coordinatore Provinciale nomina i restanti Componenti del Coordinamento Provinciale. 

Il Coordinamento Provinciale è composto da un numero di almeno 11 componenti tra cui il Coordinamento Provinciale. Il Coordinamento Provinciale determina, in linea con le direttive nazionali del Movimento, l’azione politica nel territorio e negli organi istituzionali. Il Coordinatore provinciale coordina anche l’ azione politica della città capoluogo della provincia o la relativa città metropolitana. 

Fanno parte del Coordinamento Provinciale e dell’Assemblea Provinciale: 

  • Il Presidente della Provincia; 
  • I consiglieri e gli assessori provinciali;
  • Il Responsabile Provinciale del Movimento giovanile; 

E, ove iscritti nella Provincia: 

  • il Presidente della Regione;
  • i Consiglieri e Assessori Regionali;
  • I Parlamentari Nazionali ed Europei;
  • i componenti dell’Assemblea Nazionale, della Direzione Nazionale e dell’Esecutivo Nazionale. 
  • I componenti del Consiglio regionale delle autonomie locali; 
  • I Sindaci; 
  • I Presidenti dei Municipi o Circoscrizioni; 
  • I Presidenti, i Capigruppo e i capi delegazione della giunta Provinciale; 
  • I Capigruppo e i capi delegazione dei comuni; 
  • I Responsabili dei Dipartimenti nazionali iscritti nella Provincia.

Il Coordinamento Provinciale propone al coordinamento regionale i programmi e le liste per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale.

 Il Coordinamento Provinciale approva i programmi elettorali e le liste per l’elezione nei rispettivi territori di competenza proposte dai Circoli Territoriali. 

Ogni associato può presentare la propria candidatura a Presidente Provinciale.

L’Assemblea Provinciale può con maggioranza assoluta sfiduciare il Presidente Provinciale. 

In caso di dimissioni o impedimento del Presidente Provinciale, Il Presidente Nazionale, sentito l’Esecutivo Nazionale e il Presidente Regionale nomina un commissario e convoca l’Assemblea Provinciale per l’elezione del nuovo Presidente. 

Il Presidente Provinciale nomina e revoca il Segretario Amministrativo Provinciale e i Responsabili dei Dipartimenti. Il Coordinamento Provinciale approva i bilanci preventivi e i Conti consuntivi redatti e illustrati dal Segretario Amministrativo Provinciale. 

Adotta, su conforme parere del Coordinamento provinciale, i provvedimenti urgenti nei confronti degli organi periferici comunali e nomina i relativi commissari fino allo svolgimento delle assemblee comunali. Di ciò è tenuto a informare il Presidente Regionale e Nazionale. Non vi può essere un commissariamento per più di 3 mesi. 

Il Presidente Provinciale, sentito il Coordinamento Provinciale, propone all’Assemblea Provinciale l’assetto organizzativo del territorio di sua competenza. 

Art. 16 (L’Assemblea, il Presidente e il Coordinamento di città metropolitana) 

Nelle province di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Bari, sono costituiti i Coordinamenti di Città metropolitana a cui si applicano le norme del presente statuto e dei regolamenti dei Coordinamenti Provinciali. Nelle province suddette il Coordinamento di Città metropolitana avrà competenza sul territorio del comune capoluogo e sul territorio residuo della provincia.  Le Città Capoluogo di provincia, e le città Metropolitane, ricadono sotto la responsabilità del Coordinatore Provinciale/Metropolitano.  

Art. 17 (L’Assemblea, il Presidente e il Coordinamento Territoriale) 

L’assemblea Territoriale degli iscritti determina, in linea con le direttive nazionali del Movimento, l’azione politica e indirizza l’attività amministrativa degli organi istituzionali nel territorio di competenza dei circoli. 

L’Assemblea Territoriale elegge il coordinatore della sezione del proprio comune.

Il Coordinatore del Comune o della città nomina la restante parte del Coordinamento Territoriale. Il Coordinamento Territoriale è composto da un numero di membri individuati da apposito regolamento che tenga conto del numero di iscritti. Il Presidente Territoriale del Movimento Giovanile è membro di diritto del Coordinamento Comunale. Le Città Capoluogo di provincia, e le città Metropolitane, ricadono sotto la responsabilità del Coordinatore Provinciale.

Il Coordinatore Cittadino può deferire gli iscritti alla Commissione Provinciale di Garanzia e chiedere al Presidente Provinciale di adottare provvedimenti immediati nei loro confronti qualora ci siano casi straordinari, urgenti e motivati. 

Il Coordinamento Comunale propone le liste e i programmi elettorali all’ Assemblea degli iscritti che li approva. 

Art. 18 (Il Segretario Generale)

Il segretario generale è nominato dal presidente e ne fa le veci in sua assenza, coordina la coerenza dell’azione politica, verifica il rispetto dello statuto e la cooperazione di tutti gli organi interni, combatte ogni possibile forma di correntismo segnalandolo al Presidente Nazionale e al Consiglio Unico di Garanzia.  Fa parte di diritto del Direttivo Nazionale, del Consiglio Nazionale, del Coordinamento Regionale e Provinciale del territorio ove è residente. Presiede il Consiglio Unico di Garanzia. E’ suo compito redarre i verbali delle riunioni del Direttivo Nazionale e dell’Assemblea Nazionale ed aggiornare il libro dei soci-

TITOLO V 

GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE 

Art. 19 (Segretario amministrativo e Revisore dei Conti) 

Il Segretario amministrativo cura la gestione amministrativa, patrimoniale e contabile del Movimento, è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario. 

Il Segretario amministrativo è coadiuvato nelle sue funzioni dal Vicesegretario Amministrativo, sono entrambi nominati, sentito l’Esecutivo Nazionale, dal Presidente Nazionale, che li indica tra persone in possesso di requisiti di onorabilità e adeguata professionalità. Il Segretario e il Vicesegretario Amministrativo adottano di comune accordo il Regolamento di Amministrazione del Movimento. Il Regolamento è trasmesso al Presidente nazionale che, ove ritenga di modificarlo, lo sottopone all’Esecutivo Nazionale. Il Regolamento disciplina, tra l’altro, i casi, gli atti e la soglia di spesa per i quali non si richiede la firma congiunta. In caso di cessazione o impedimento temporaneo del Segretario Amministrativo, il Vicesegretario Amministrativo ne assume le funzioni su indicazione del Presidente Nazionale. L’Esecutivo Nazionale provvede alla eventuale sostituzione nella prima seduta utile. Il Presidente Nazionale può proporre all’Esecutivo Nazionale, che delibera in merito, la revoca del Segretario e/o del Vicesegretario Amministrativo. Il controllo sulla gestione amministrativa è esercitato da un Revisore dei Conti interno al partito, eletto dalla Direzione nazionale tra gli iscritti dotati di adeguati requisiti morali e professionali, che svolge anche funzioni ispettive sulla gestione finanziaria e contabile e redige la Relazione sulla regolarità contabile da allegare al Rendiconto annuale. Può essere chiamato a rendere pareri ogni qual volta il Segretario e il Vicesegretario amministrativo lo ritengano opportuno, o quando il Presidente nazionale del Movimento ne faccia esplicita richiesta. 

Art. 20 (Rappresentanza legale) 

La rappresentanza legale del Movimento appartiene al Presidente Nazionale, che può delegarla al Segretario Generale e al Segretario Amministrativo.

In particolare: 

  • svolge l’attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi. Svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa del Movimento. 
  • esegue le delibere dell’Ufficio di Presidenza relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria. Dispone, inoltre, tutte le operazioni bancarie, la nomina di procuratori, l’accensione di mutui e le richieste di affidamento, i pagamenti, l’incasso dei crediti; può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge, con le modalità del regolamento di amministrazione di cui all’art. 21. 
  • rappresenta il Movimento ai sensi dell’articolo 36 e seguenti del Codice civile, di fronte ai terzi ed in giudizio. 
  • su procura del Presidente nazionale, presenta le candidature e i contrassegni elettorali, anche per mezzo di procuratori speciali. 
  • presenta ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica la richiesta ai sensi dell’art.1) comma 2 della Legge 3 giugno 1999 n.157 di poter usufruire dei rimborsi ivi previsti, oltreché, ancora, effettua la riscossione dei medesimi e di ogni altro contributo pubblico dovuto per legge. 

Al termine di ciascun anno, il Segretario Generale il Segretario Amministrativo redigono e sottopongono alla Direzione nazionale ed al Presidente il rendiconto economico dell’esercizio per l’approvazione, che deve avvenire nei termini previsti dalla normativa vigente. Coordinano inoltre l’attività contabile occupandosi della corretta tenuta delle scritture e dei libri sociali. Informano periodicamente l’Esecutivo Nazionale della situazione economico finanziaria. Predispongono il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dall’Esecutivo Nazionale e dalle norme regolamentari. Gestiscono i fondi destinati alle campagne elettorali e predispongono i rendiconti richiesti dalla legge. Predispongono le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritengano opportuno per la corretta amministrazione del Movimento. Ogni Organo periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto a uniformarsi alle indicazioni del Segretario e del Vicesegretario Amministrativo e alle norme presenti nel Regolamento di Amministrazione; il mancato rispetto delle sue disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell’Organo. 

Il Segretario Generale nomina il Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 28-29 del D.lgs. n. 196/2003. 

Art. 21 (Società esterna di revisione contabile) 

La Società esterna di revisione contabile, prevista dalla normativa vigente per esercitare il controllo e la certificazione di conformità dei Bilanci e dei Rendiconti, viene scelta dall’Esecutivo Nazionale. 

Art. 22 (Patrimonio di funzionamento e bilancio) 

Italia Unita non ha fine di lucro e dispone di un patrimonio da cui si attinge per le spese connesse al suo funzionamento. 

Le entrate sono costituite da: 

  • quote associative versate dagli iscritti;
  • quote di affiliazione di associazioni federate e aderenti; 
  • contributi degli eletti nelle Istituzioni rappresentative; 
  • erogazioni liberali, donazioni e lasciti; 
  • finanziamenti e rimborsi elettorali ove previsti dalla normativa vigente;
  • ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge. 

Così come disposto dell’art. 9 del decreto-legge 149/2013 il Movimento prevede di destinare una quota pari al 10% delle somme ad esso spettanti ai sensi dell’art. 12 dello stesso decreto, ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.


Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito internet o sul canale telegram ufficiale dell’associazione, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della Direzione Nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dalla società di revisione. 

Ogni intervenuta modifica legislativa che dovesse confliggere con lo Statuto si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di adeguarlo formalmente.

TITOLO VI 

RAPPRESENTANZA E GARANZIA 

Art. 23 (L’azione disciplinare) 

Qualunque iscritto può promuovere un’azione disciplinare presso la Commissione di Garanzia competente o presentare un ricorso quando ritenga violata una norma del presente Statuto o dei regolamenti nazionali. 

Gli associati sono tenuti a ricorrere preventivamente al  Consiglio Unico di Garanzia competente in caso di controversie, o di comportamenti ritenuti controversi o sospetti.  

I ricorsi e le contestazioni disciplinari devono essere presentati per iscritto. Entro 5 giorni dalla ricezione della contestazione disciplinare viene data formale notifica all’interessato, che entro ulteriori 5 giorni ha diritto di inviare memorie difensive o chiedere di essere ascoltato dalla Commissione di Garanzia competente. 

Ogni grado di giudizio non può durare più di 30 giorni. Se entro il termine previsto le commissioni competenti non si esprimono, il procedimento a carico dell’iscritto sarà deciso dal giudizio del Segretario Generale. Nei confronti dei soggetti sottoposti ad azione disciplinare, i Presidenti dei rispettivi livelli territoriali possono adottare provvedimenti di urgenza fino alla decisione definitiva degli organi disciplinari, previa approvazione dei rispettivi Coordinamenti. 

Il Regolamento di Garanzia approvato dalla Direzione Nazionale disciplina le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti degli associati del Movimento. Tutti gli atti del processo saranno resi pubblici. Il Consiglio Unico di Garanzia dovrà eradicare e prevenire il fenomeno del correntismo, le controversie dovute a questioni personali, la calunnia e qualsiasi azione volta a minare l’ unità e l’armonia del movimento. Oltre a ciò dovrà vigilare su ogni possibile tentativo di infiltrazione del Movimento.

  Ai membri della Direzione Nazionale è reso possibile appellarsi,, se ritenuti colpevoli nel precedente grado di giudizio”, all’ Assemblea Nazionale che si esprimerà in merito alla colpevolezza dell’ imputato con una maggioranza qualificata dei ⅔ .

Art. 25 (Gli organi disciplinari) 

Sono Organi disciplinari di Italia Unita: 

  • ll Consiglio Nazionale di Garanzia;
  • la Commissione Regionale di Garanzia; 
  • le Commissione Provinciale di Garanzia.

Art. 26 (Incandidabilità) 

Sono incandidabili ed incompatibili con l’Associazione Politica “Italia Unita” coloro che, alla data di presentazione delle liste, abbiano riportato una condanna in via definitiva per un qualsiasi reato. L’Assemblea Nazionale stabilisce le modalità e i limiti di applicazione di tale fattispecie. 

TITOLO VIII 

MOVIMENTO GIOVANILE

Art. 27 (Finalità) 

Il Movimento giovanile di “Italia Unita”, viene denominato “Giovani Patrioti” e  persegue i medesimi scopi del Movimento politico e ne utilizza il simbolo. Ne fanno parte tutti gli iscritti dai 14 ai 30 anni e si dedica alla militanza, alla propaganda elettorale e alle attività di volontariato in ogni sua forma. 

Art. 33 (Partecipazione) 

Italia Unita vuole favorire la partecipazione politica, sociale e culturale degli italiani residenti all’ estero. 

A tal fine consente la creazione e l’organizzazione di proprie strutture all’ estero. 

Gli italiani che, condividendo le finalità espresse nell’art. 1, risultino iscritti nelle liste elettorali nazionali e all’ AIRE, possono iscriversi a Italia Unita nel Paese nel quale risiedono. 

Art. 34 (Circoli Nazionali) 

In ogni Paese estero potrà essere creato un Circolo Nazionale, con almeno 20 iscritti. Il Circolo Nazionale provvederà ad eleggere il suo Presidente ed il suo direttivo composto da almeno 5 membri. Tale elezione deve però essere ratificata dal Direttivo Nazionale.  Ogni Nazione avrà il Proprio Circolo Nazionale ad Eccezione dell’Unione Russia-Biellorussia che ne avrà uno congiunto tra i due Paesi.